Versione in vigore dal 16.1.2015.

Testo conforme all'originale depositato presso la sede dell'Associazione.



CAPO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, FINALITA', SEDE

 


Art. 1 - Costituzione
E' costituita un'Associazione professionale nazionale, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI" in forma abbreviata A.N.F.I.S.

Art. 2 - Composizione
L'ANFIS è l'associazione che rappresenta in Italia: a) i docenti della scuola italiana che svolgono o hanno svolto il ruolo di supervisori di tirocinio e di tutor nei percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti; b) i docenti qualificati per l'esercizio di attività di formazione, tutorato e ricerca nel campo della didattica e della metodologia dell'insegnamento.
Tali attività, svolte presso università, enti di formazione pubblici e privati, scuole e reti di scuole, sono in dettaglio descritte nel Regolamento interno di cui all'art.26 del presente Statuto.
Per semplicità di lettura nel presente statuto detta associazione è denominata «Associazione».

Art. 3 - Finalità
Le finalità dell'Associazione sono:
- valorizzazione e tutela della professionalità dei docenti così come definiti all’articolo 2;
- valorizzazione e tutela del tirocinio come componente fondamentale del percorso di formazione iniziale, indispensabile per poter disporre di una nuova classe docente consapevole del proprio ruolo e competente sul piano disciplinare, pedagogico e didattico.
- realizzazione di attività di formazione iniziale e continua degli insegnanti.
- promozione di attività (convegni, seminari, corsi di formazione, progetti di formazione con contributi pubblici, divulgazione tramite pubblicazioni destinate a propri soci, o a terzi, altre iniziative simili) volte a curare, sul piano culturale e didattico, la formazione continua degli insegnanti in servizio e la ricerca didattica, garantendo il confronto scientifico e lo scambio di esperienze professionali in ambito nazionale e internazionale, sui temi della professionalità degli insegnanti e delle loro competenze disciplinari e trasversali;
- riconoscimento della professionalità acquisita dalle figure professionali di cui all’articolo 2, in prospettiva di uno sviluppo professionale degli insegnanti.
L'Associazione tutela in ogni sede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interessi morali e professionali dei docenti associati.
L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Art. 4 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo.
L'Associazione è rappresentata ed amministrata dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà successivamente definire con apposito Regolamento l'organizzazione interna all'Associazione.

Art. 5 - Sede
L'Associazione ha la sede centrale in Verona, via S. Alessio n. 38, c.a.p. 37129.
L'Associazione può modificare la sede e creare sedi decentrate per delibera assembleare.

Art. 6 - Durata
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

 

CAPO II - I SOCI

Art. 7 - I Soci
Possono far parte dell'Associazione i docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Sono Soci Fondatori i docenti che hanno elaborato, articolato e redatto il progetto di associazione. Essi sono indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo.
La verifica dei requisiti per la qualifica di socio spetta al Consiglio Direttivo al quale compete la responsabilità di accertare, nei tempi e nei modi che riterrà più idonei, il rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci
La qualifica di Socio comporta l'impegno da parte del medesimo di svolgere la propria attività di docente con onestà intellettuale e rigore professionale.
Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Associazione e a non svolgere attività contraria ai suoi fini.
Tutti i soci sono tenuti a fornire i propri dati identificativi completi di indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico. I dati personali saranno custoditi nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali

I Soci hanno diritto:

  • di eleggere gli organi dell'Associazione;
  • di partecipare alla vita dell'Associazione;
  • di essere informati periodicamente sulle attività svolte o programmate
  • di esercitare il controllo sulle attività degli organi statutari nei termini previsti dalla Legge.

La qualifica di Socio, in tutte le forme previste dallo statuto, comporta l'accettazione e il rispetto del medesimo.
La qualifica di Socio si perde per:

a. mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;
b. recesso volontario che deve essere formalizzato mediante l'invio di lettera al Presidente e che ha effetto dal momento della annotazione del recesso sul Libro dei Soci;
c. esclusione per indegnità, proposta dal Consiglio Direttivo, adeguatamente motivata in forma scritta, e approvata dall'Assemblea dei Soci.
d. decesso

Art. 9 - Quote associative
La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno, dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative o i contributi sono intrasmissibili, se non per causa di morte, e non possono essere rivalutati.

 

CAPO III - L'ASSEMBLEA

Art. 10
L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente convocata dal Presidente, nei seguenti casi:

  • previa deliberazione del Consiglio Direttivo, attraverso lettera inviata via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea;
  • quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno. All'assemblea ordinaria partecipano tutti i soci.

Art. 11
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere: la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente o dei convocanti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa, per intervento diretto o per delega almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art. 12
L'Assemblea ordinaria in particolare provvede:
. all'elezione del Consiglio Direttivo (quando in scadenza di mandato);
. a delineare gli indirizzi generali dell'Associazione;
. ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo.
Il verbale viene depositato nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia senza aggravio di spese per l'Associazione.
L'Assemblea è competente sulle seguenti materie:
- discutere e deliberare sull'attività svolta e su quella da svolgere;
- esaminare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni.

Art. 14
In ogni riunione dell'Assemblea, ciascun Socio ha diritto al proprio voto.
Soci fondatori e soci ordinari possono rappresentare per delega scritta, altri soci secondo quanto previsto nel Regolamento.

Art. 15
Il Presidente e i membri elettivi degli organi statutari hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'assolvimento del loro mandato, nei limiti delle disponibilità dell'Associazione e dei fondi speciali allo scopo deliberati all'inizio di ciascun esercizio amministrativo. In caso di particolari necessità sono concessi rimborsi spese in eccedenza a quanto previsto nell'apposita voce di bilancio preventivo, in attesa di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la rendicontazione consuntiva.

CAPO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, AMMINISTRAZIONE

Art. 16
L'Associazione è governata dal Consiglio Direttivo costituito da nove componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.
Essi sono eletti dall'assemblea con votazioni separate e a scrutinio segreto.
Sono eletti i candidati che abbiano conseguito, nell'ordine il maggior numero dei voti, secondo le disposizioni contenute a norma del Regolamento di cui all'art. 26.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni.
In caso di recesso o di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti nell'ultima votazione dell'organo. In mancanza di membri non eletti il Consiglio Direttivo resta in carica fino a fine mandato con i membri superstiti.
Solo nel caso il numero di membri superstiti sia inferiore a cinque, si procede ad una sessione elettorale suppletiva, con votazione, che può avvenire anche a distanza, per ristabilire la regolarità dell’organo.
I consiglieri subentranti, in qualsiasi caso, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentrano.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 17
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio Direttivo, ne attua le deliberazioni e compie i relativi atti giuridici.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri; si riunisce almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile dal Presidente, o richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri. Le delibere prese dal Consiglio direttivo sono assunte con la maggioranza semplice.
Quando in una votazione del Consiglio Direttivo i voti sono in numero equivalente fra favorevoli o contrari ad una delibera, il voto del Presidente, solo in questo caso, vale doppio.

Art. 19
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario apposito verbale.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e delle scritture contabili fra i quali:
- Libro dei Soci;
- Libro delle entrate e delle uscite;
- Fascicolo dei documenti amministrativi;
- Libro dei Verbali delle assemblee;
- Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- Eventuali altre scritture e libri obbligatori ai fini fiscali.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio per ogni esercizio amministrativo.
Le spese d'invio della corrispondenza dell'Associazione gravano sul bilancio dell'Associazione purché regolarmente documentate.
L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono nominare a tempo determinato Commissioni e Comitati, oppure incaricare persone singole con precisi compiti di studio, di consulenza e di rappresentanza relative alle finalità dell'Associazione, anche con funzioni di “garanti” della attività del Consiglio Direttivo e della gestione dell’Associazione.

CAPO V - PATRIMONIO

Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote sociali;
- eventuali ulteriori apporti e sovvenzioni;
- beni immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- frutti di attività marginali e connesse, di tipo mercantile, ma senza fini di lucro.
- ogni altro tipo di entrata.

Art. 23
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei Soci stabilita dal Consiglio Direttivo.
I contributi straordinari elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche sono volontari.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Le erogazioni volontarie di denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente a nome dell'Associazione.
I proventi derivanti da attività connesse marginali, di tipo commerciale, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Art. 24
L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in accordo con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi enunciati dall'ordinamento giuridico per le attività senza fini di lucro. Ove non stabilito diversamente dallo statuto si applicano comunque le normative vigenti.
I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono, in nessun caso, essere distribuiti e divisi tra gli associati, anche in forme indirette, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25
L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'esercizio amministrativo coincide con l'anno sociale.

CAPO VI - NORME VARIE

Art. 26
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Regolamento interno avrà valore di norma complementare del presente Statuto. Ove sussista contrasto tra Regolamento e Statuto, prevale la norma contenuta nello Statuto. Il Regolamento interno, prima del voto dell'assemblea, resta in vigore in via provvisoria.

Art. 27
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento interno, di cui all'art. 26, ed agisce nei limiti della Legislazione vigente in materia e, per quanto non previsto, è disciplinata dal Codice Civile.

Art. 28
L'Associazione, nel caso se ne presenti la necessità o se ne rilevi l'opportunità, può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra Associazione e dipendenti sono disciplinati dalla legge, i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 29
L'Associazione gode di autonomia patrimoniale perfetta e assume obbligazioni limitatamente
al suo patrimonio.
L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza
dei contratti stipulati. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30 - Primo Consiglio Direttivo
Nel primo anno di esercizio, dopo la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da parte dei soci fondatori, il Consiglio Direttivo, in deroga a quanto previsto all'art. 17 16, è formato da tutti i soci fondatori.
Al primo Consiglio Direttivo spetta il compito di effettuare un'adeguata campagna tesseramenti per la formazione dell'assemblea dei soci.

Art. 31 - Poteri del Primo Consiglio Direttivo
Al primo Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri riconosciuti al Consiglio Direttivo dal presente statuto. Esso deve fissare, pena lo scioglimento dell'Associazione, la prima riunione dell'Assemblea entro mesi dodici dalla sua Costituzione.
Il Primo Consiglio Direttivo decade all'elezione del Consiglio Direttivo ad opera della prima Assemblea dei Soci.

CAPO VIII - SCIOGLIMENTO

Art. 32
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento e la delibera deve essere assunta con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La convocazione dell'assemblea per lo scioglimento deve avvenire a mezzo lettera. Tale Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale a favore di altra associazione con finalità analoghe, di altra organizzazione di volontariato o ONLUS svolgente iniziative conformi allo spirito del presente statuto e comunque volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, sentito, ove richiesto dall’ordinamento vigente, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662..

CAPO IX - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33
Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.
Quando il voto favorevole espresso in presenza non raggiunge almeno un quinto degli iscritti, le modifiche devono essere sottoposte al voto a distanza e approvate con maggioranza semplice dei votanti.
Il testo integrale dello statuto modificato è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’associazione entro 10 giorni dalla sua registrazione presso l’autorità pubblica competente.
Della variazione dello Statuto è data ampia diffusione attraverso comunicazione via email con collegamento alla pagina del sito internet dell’associazione che riporta la versione dello Statuto aggiornata.
Per quanto qui non espressamente previsto in materia di modifiche allo Statuto e di modalità di votazione per l’approvazione delle modifiche statutarie, si rinvia al Regolamento interno di cui all’art.26 del presente Statuto.